Art. 14
Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri
In vigore dal 16 nov 2005
Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri
1. Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di riassicurazione che sia:
a)
un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in quello Stato membro; o
b)
un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in quello Stato membro; o
c)
controllata dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in quello Stato membro.
2. Le autorità di uno Stato membro interessato, competenti per la vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese d'investimento, sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di riassicurazione che sia:
a)
un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzati nella Comunità; o
b)
un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità; o
c)
controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità.
3. Le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 si consultano in particolare al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione ed esperienza dei dirigenti, che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate ai fini del rilascio di un'autorizzazione e per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.
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