Art. 15

Autorità competenti e oggetto della vigilanza

In vigore dal 16 nov 2005
Autorità competenti e oggetto della vigilanza 1.   La vigilanza finanziaria su un'impresa di riassicurazione, compresa quella sulle attività da questa esercitate attraverso succursali o in libera prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d'origine. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante, qualora abbiano motivo di ritenere che le attività dell'impresa di riassicurazione rischiano di comprometterne la solidità finanziaria, informano le autorità competenti del suo Stato membro d'origine. Queste ultime verificano se l'impresa di riassicurazione rispetta le regole prudenziali stabilite dalla presente direttiva. 2.   La vigilanza finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende la verifica, per l'insieme delle attività riassicurative, dello stato di solvibilità dell'impresa, della costituzione di riserve tecniche e di attivi a garanzia delle stesse, conformemente alle norme o prassi stabilite nello Stato membro d'origine a norma delle disposizioni adottate a livello comunitario. 3.   Lo Stato membro d'origine dell'impresa di riassicurazione non rifiuta il contratto di retrocessione concluso da quell'impresa con un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della presente direttiva ovvero con un'impresa di assicurazione autorizzata a norma delle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione interessata. 4.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine prescrivono che ciascuna impresa di riassicurazione sia dotata di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di un adeguato sistema di controllo interno.
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