Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 set 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«entrare nell’Unione» o «ingresso nell’Unione»: entrare nell’Unione europea o l’ingresso nell’Unione europea quali definiti all’, punto 40), del regolamento (UE) 2017/625;
2)
«partita»: partita quale definita all’, punto 37), del regolamento (UE) 2017/625;
3)
«animali»: animali quali definiti all’, punto 9), del regolamento (UE) 2017/625;
4)
«merci»: merci quali definite all’, punto 11), del regolamento (UE) 2017/625;
5)
«equivalente»: equivalente quale definito all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 852/2004;
6)
«stabilimento»: stabilimento quale definito all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004;
7)
«certificato ufficiale»: certificato ufficiale quale definito all’, punto 27), del regolamento (UE) 2017/625;
8)
«attestato ufficiale»: attestato ufficiale quale definito all’, punto 28), del regolamento (UE) 2017/625;
9)
«attestato privato»: un attestato firmato dall’operatore del settore alimentare che fa entrare le merci nell’Unione;
10)
«immissione in commercio»: immissione sul mercato quale definita all’, punto 8), del regolamento (CE) n. 178/2002;
11)
«carni fresche»: carni fresche quali definite all’allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;
12)
«carni macinate»: carni macinate quali definite all’allegato I, punto 1.13, del regolamento (CE) n. 853/2004;
13)
«preparazioni di carni»: preparazioni di carni quali definite all’allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;
14)
«prodotti a base di carne»: prodotti a base di carne quali definiti all’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
15)
«carni separate meccanicamente»: carni separate meccanicamente quali definite all’allegato I, punto 1.14, del regolamento (CE) n. 853/2004;
16)
«gelatina»: gelatina quale definita all’allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
17)
«collagene»: collagene quale definito all’allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;
18)
«prodotti altamente raffinati di origine animale»: i prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
19)
«molluschi bivalvi»: molluschi bivalvi quali definiti all’allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
20)
«prodotti della pesca»: prodotti della pesca quali definiti all’allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
21)
«prodotto composto»: alimento contenente prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale;
22)
«sostanza farmacologicamente attiva»: sostanza farmacologicamente attiva quale definita all’, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione (25);
23)
«contaminante»: contaminante quale definito all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio (26);
24)
«residui di antiparassitari»: residui di antiparassitari quali definiti all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 396/2005;
25)
«prodotti di origine animale»: prodotti d’origine animale quali definiti all’allegato I, punto 8.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
26)
«piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti»: un piano di controllo sull’uso di sostanze farmacologicamente attive, sui limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive, sui livelli massimi di residui di antiparassitari e sui livelli massimi di contaminanti negli animali destinati alla produzione di alimenti e nei prodotti di origine animale, compresi quelli utilizzati nei prodotti composti;
27)
«insetti»: alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da insetti o loro parti, compreso qualsiasi stadio vitale degli insetti, destinati al consumo umano che, se del caso, sono autorizzati conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) e figurano nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (28) («elenco dell’Unione dei nuovi alimenti»);
28)
«transito»: transito quale definito all’, punto 44), del regolamento (UE) 2017/625;
29)
«carni di rettili»: parti commestibili, trasformate o non trasformate, ottenute da rettili d’allevamento, appartenenti alle specie Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus, Timon lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus o Pelodiscus sinensis, che, se del caso, sono autorizzate conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 e figurano nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti;
30)
«lumache»: lumache quali definite all’allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e qualsiasi altra specie di lumache delle famiglie Helicidae, Hygromiidae o Sphincterochilidae, destinate al consumo umano;
31)
«alimento»: alimento quale definito all’ del regolamento (CE) n. 178/2002;
32)
«mangime» o «alimento per animali»: mangime o alimento per animali quale definito all’, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002;
33)
«audit»: audit quale definito all’, punto 30), del regolamento (UE) 2017/625;
34)
«autorità competenti»: autorità competenti quali definite all’, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625;
35)
«germogli»: germogli quali definiti all’, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione (29);
36)
«produzione primaria»: produzione primaria quale definita all’, punto 17), del regolamento (CE) n. 178/2002;
37)
«macello»: macello quale definito all’allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004;
38)
«stabilimento per la lavorazione della selvaggina»: centro di lavorazione della selvaggina quale definito all’allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004;
39)
«laboratorio di sezionamento»: laboratorio di sezionamento quale definito all’allegato I, punto 1.17, del regolamento (CE) n. 853/2004;
40)
«zona di produzione»: zona di produzione quale definita all’allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
41)
«nave officina»: nave officina quale definita all’allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
42)
«nave congelatrice»: nave frigorifero quale definita all’allegato I, punto 3.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
43)
«nave reefer»: nave attrezzata per la conservazione e il trasporto di merci pallettizzate o alla rinfusa in stive o camere a temperatura controllata;
44)
«prodotti lattiero-caseari»: prodotti lattiero-caseari quali definiti all’allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
45)
«ovoprodotti»: ovoprodotti quali definiti all’allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
46)
«operatore del settore alimentare»: operatore del settore alimentare quale definito all’, punto 3), del regolamento (CE) n. 178/2002;
47)
«operatore»: operatore quale definito all’, punto 29), del regolamento (UE) 2017/625;
48)
«posto di controllo frontaliero»: posto di controllo frontaliero quale definito all’, punto 38), del regolamento (UE) 2017/625.
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