Art. 2
Definizioni
In vigore dal 7 lug 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto ai sensi dell’, punto 6), del regolamento finanziario che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
2)
«autorità competenti»: tutte le autorità degli Stati membri responsabili in materia di prevenzione, individuazione dei reati e relative indagini di cui all’articolo 87, paragrafo 1, TFUE, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell’applicazione della legge specializzati;
3)
«prevenzione «: in relazione alla criminalità, tutte le misure che mirano, o altrimenti concorrono, a contrastare la criminalità e a diminuire il senso di insicurezza dei cittadini, ai sensi dell’, paragrafo 2, della decisione 2009/902/GAI del Consiglio (27);
4)
«infrastruttura critica»: un elemento, una rete, un sistema o parte di questo che è essenziale per il mantenimento di funzioni vitali della società, della salute, dell’incolumità, della sicurezza, del benessere economico o sociale della popolazione, e il cui danneggiamento, rottura o distruzione avrebbe ripercussioni rilevanti in uno Stato membro o nell’Unione a causa del mancato mantenimento di tali funzioni;
5)
«criminalità informatica»: i reati la cui commissione implica necessariamente, come mezzo del reato o obiettivo principale del reato, i sistemi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) (reati dipendenti dall’informatica), o i reati tradizionali le cui dimensioni o la cui portata possono essere aumentati mediante l’uso di computer, reti di computer o altri sistemi TIC (reati favoriti dall’informatica);
6)
«azione operativa del ciclo programmatico dell’UE/EMPACT»: azione intrapresa nel quadro del ciclo programmatico dell’UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, attraverso la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT - European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats) il cui scopo è affrontare le più importanti minacce poste all’Unione dai reati gravi e di criminalità organizzata incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e organismi dell’Unione, nonché, se del caso, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali pertinenti.
7)
«scambio di informazioni»: la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e il trasferimento, e l’accesso sicuri delle informazioni pertinenti per le autorità di cui all’articolo 87 TFUE e per Europol e altri organismi dell’Unione pertinenti nei settori della prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di reati, in particolare quelli gravi e di criminalità organizzata transfrontaliera e di terrorismo;
8)
«reato di criminalità organizzata»: la condotta punibile relativa alla partecipazione a un’organizzazione criminale quale definita all’, punto 1), nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (28);
9)
«preparazione»: qualsiasi azione specificamente volta a prevenire o ridurre i rischi collegati a possibili attentati terroristici o altri incidenti di sicurezza rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
10)
«meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen»: il meccanismo di valutazione e monitoraggio di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013;
11)
«terrorismo»: qualsiasi atto intenzionale o reato di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (29);
12)
«situazione di emergenza»: qualsiasi incidente di sicurezza, nuova minaccia emergente o nuova vulnerabilità individuata, rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento, che ha o potrebbe avere gravi ripercussioni negative sulla sicurezza della popolazione, degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche in uno o più Stati membri;
13)
«denaro “esca”»: vero e proprio contante che viene mostrato nel corso di un’indagine penale come prova di liquidità e solvibilità all’indagato o altra persona che dispone di informazioni sulla disponibilità o sulla consegna o che agisce in veste di intermediario, al fine di effettuare un acquisto fittizio volto ad arrestare l’indagato, individuare siti di produzione illegale o smantellare in altro modo un gruppo di criminalità organizzata;
14)
«radicalizzazione»: un processo graduale e complesso che porta all’estremismo violento e al terrorismo, in cui un individuo o un gruppo di individui adotta un’ideologia o un credo radicale che accetta, utilizza o tollera la violenza, compresi gli atti di terrorismo, per raggiungere uno specifico obiettivo politico, religioso o ideologico;
15)
«azioni specifiche»: progetti transnazionali o nazionali che apportano un valore aggiunto dell’Unione conformemente agli obiettivi del Fondo per i quali uno, più o tutti gli Stati membri ricevono una dotazione aggiuntiva per i rispettivi programmi;
16)
«sostegno operativo»: parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili della realizzazione dei compiti e la fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione nella misura in cui contribuiscono a garantire un livello elevato di sicurezza nell’Unione;
17)
«azioni dell’Unione»: progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’Unione, attuati conformemente agli obiettivi del Fondo.
Storico versioni
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