Art. 3
Obiettivi del Fondo
In vigore dal 7 lug 2021
Obiettivi del Fondo
1. L’obiettivo strategico del Fondo è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione, in particolare prevenendo e combattendo il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica, fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato, nonché preparandosi agli incidenti, ai rischi e alle crisi in materia di sicurezza che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, proteggendosi dagli stessi e gestendoli efficacemente.
2. Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce agli obiettivi specifici seguenti:
a)
migliorare e agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, all’interno delle stesse, e gli organi e organismi dell’Unione pertinenti e, se del caso, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
b)
migliorare e intensificare la cooperazione transfrontaliera, comprese le operazioni congiunte all’interno e tra le autorità competenti degli Stati membri in relazione al terrorismo e ai reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera; e
c)
sostenere il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di prevenire e combattere la criminalità, il terrorismo e la radicalizzazione nonché gestire gli incidenti, i rischi e le crisi sicurezza, anche attraverso una maggiore cooperazione tra le autorità pubbliche, gli organi e organismi dell’Unione competenti, la società civile e i partner privati in diversi Stati membri.
3. Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, il Fondo è attuato mediante le misure di attuazione di cui all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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