Art. 4
Rispetto dei diritti fondamentali
In vigore dal 7 lug 2021
Rispetto dei diritti fondamentali
Le azioni finanziate a titolo del Fondo sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. In particolare, tali azioni sono conformi alla Carta, al diritto dell’Unione sulla protezione dei dati e alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Nell’attuare le azioni a titolo del Fondo, ogniqualvolta possibile, gli Stati membri dedicano un’attenzione specifica all’assistenza e alla protezione delle persone vulnerabili, specialmente i bambini e i minori non accompagnati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:1149:oj#art-4