Art. 4

Rispetto dei diritti fondamentali

In vigore dal 7 lug 2021
Rispetto dei diritti fondamentali Le azioni finanziate a titolo del Fondo sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. In particolare, tali azioni sono conformi alla Carta, al diritto dell’Unione sulla protezione dei dati e alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Nell’attuare le azioni a titolo del Fondo, ogniqualvolta possibile, gli Stati membri dedicano un’attenzione specifica all’assistenza e alla protezione delle persone vulnerabili, specialmente i bambini e i minori non accompagnati.
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Rispetto dei diritti fondamentali (Art. 4 Regolamento (UE) 2021/1149) — Testo vigente | Portale Normativo