Art. 6

Principi generali

In vigore dal 7 lug 2021
Principi generali 1.   Il sostegno fornito nel quadro del Fondo integra l’intervento nazionale, regionale e locale e mira ad apportare valore aggiunto dell’Unione al conseguimento degli obiettivi del Fondo. 2.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del Fondo e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti azioni, politiche e priorità dell’Unione, e sia complementare al sostegno fornito nel quadro di altri strumenti dell’Unione. 3.   Il Fondo è attuato in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.
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