Art. 7

Dotazione di bilancio

In vigore dal 7 lug 2021
Dotazione di bilancio 1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a 1 931 000 000 EUR a prezzi correnti. 2.   La dotazione finanziaria è così utilizzata: a) 1 352 000 000 EUR sono stanziati per i programmi degli Stati membri; b) 579 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico di cui all’. 3.   Su iniziativa della Commissione, fino allo 0,84 % della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060, per l’attuazione del Fondo. 4.   A norma dell’ del regolamento (UE) 2021/1060, fino al 5 % in totale della dotazione iniziale di uno Stato membro proveniente da uno qualsiasi dei fondi di cui a tale regolamento in regime di gestione concorrente può essere trasferito al Fondo in regime di gestione diretta o indiretta, a richiesta di tali Stati membri. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) di tale comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1149:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo