Art. 7
Dotazione di bilancio
In vigore dal 7 lug 2021
Dotazione di bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a 1 931 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. La dotazione finanziaria è così utilizzata:
a)
1 352 000 000 EUR sono stanziati per i programmi degli Stati membri;
b)
579 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico di cui all’.
3. Su iniziativa della Commissione, fino allo 0,84 % della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060, per l’attuazione del Fondo.
4. A norma dell’ del regolamento (UE) 2021/1060, fino al 5 % in totale della dotazione iniziale di uno Stato membro proveniente da uno qualsiasi dei fondi di cui a tale regolamento in regime di gestione concorrente può essere trasferito al Fondo in regime di gestione diretta o indiretta, a richiesta di tali Stati membri. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) di tale comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
Storico versioni
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