Definizione data dalla norma indicata.
la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e il trasferimento, e l’accesso sicuri delle informazioni pertinenti per le autorità di cui all’articolo 87 TFUE e per Europol e altri organismi dell’Unione pertinenti nei settori della prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di reati, in particolare quelli gravi e di criminalità organizzata transfrontaliera e di terrorismo
Fonte: reg-2021-07-07-1149 — art. 2 →