Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 giu 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «prodotto pensionistico individuale»: un prodotto che:
a)
si basa su un contratto concluso su base volontaria tra il singolo risparmiatore e un’entità ed è complementare a eventuali schemi pensionistici obbligatori o aziendali o professionali;
b)
prevede l’accumulo di capitale a lungo termine con l’esplicito obiettivo di generare reddito al momento del pensionamento e con limitate possibilità di riscatto anticipato;
c)
non è uno schema pensionistico obbligatorio o aziendale o professionale;
2) «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP»: prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine offerto da un’impresa finanziaria ammissibile, a norma dell’, paragrafo 1, nell’ambito di un contratto PEPP e sottoscritto da un risparmiatore in PEPP o da un’associazione indipendente di risparmiatori in PEPP a nome dei suoi membri a fini pensionistici, con nessuna possibilità di rimborso o con possibilità strettamente limitate, registrato in conformità del presente regolamento;
3) «risparmiatore in PEPP»: persona fisica che ha stipulato un contratto PEPP con un fornitore di PEPP;
4) «contratto PEPP»: contratto stipulato tra un risparmiatore in PEPP e un fornitore di PEPP che soddisfa le condizioni di cui all’;
5) «conto PEPP»: conto pensionistico individuale intestato al risparmiatore in PEPP o al beneficiario di PEPP utilizzato per la registrazione delle operazioni che consentono al risparmiatore in PEPP di versare periodicamente importi a contributo della pensione e al beneficiario di PEPP di percepire le prestazioni PEPP;
6) «beneficiario di PEPP»: persona fisica che percepisce prestazioni PEPP;
7) «cliente PEPP»: risparmiatore in PEPP, potenziale risparmiatore in PEPP o beneficiario di PEPP;
8) «distribuzione di PEPP»: fornitura di consulenza sui contratti di fornitura di PEPP, proposta di detti contratti o altri atti preparatori per la loro conclusione, conclusione dei contratti stessi o contributo alla loro gestione ed esecuzione, tra cui la fornitura di informazioni su uno o più contratti PEPP sulla base di criteri scelti dal cliente PEPP tramite un sito web o altri mezzi di comunicazione e la predisposizione di una classifica di prodotti PEPP comprendente il confronto tra i prezzi e i prodotti o lo sconto sul premio, se il cliente PEPP è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto PEPP tramite un sito web o altri mezzi di comunicazione;
9) «prestazioni pensionistiche PEPP»: prestazioni pagate con riferimento al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento in una delle forme di cui all’, paragrafo 1;
10) «prestazioni PEPP»: prestazioni pensionistiche PEPP e altre prestazioni aggiuntive cui ha diritto un beneficiario di PEPP in conformità del contratto PEPP, in particolare nei casi rigorosamente limitati di possibilità di rimborso anticipato o se il contratto PEPP prevede la copertura dei rischi biometrici;
11) «fase di accumulo»: periodo durante il quale le attività sono accumulate sul conto PEPP e che generalmente si protrae fino all’inizio della fase di decumulo;
12) «fase di decumulo»: periodo durante il quale le attività accumulate sul conto PEPP possono essere utilizzate per finanziare la pensione o altre esigenze di reddito;
13) «rendita»: somma pagabile a specifici intervalli di tempo per un dato periodo, per esempio la vita del beneficiario di PEPP o un certo numero di anni, a fronte dell’investimento;
14) «prelievo»: importo discrezionale che i beneficiari di PEPP possono ritirare periodicamente entro un certo limite;
15) «fornitore di PEPP»: un’impresa finanziaria di cui all’, paragrafo 1, autorizzata a creare e a distribuire un PEPP;
16) «distributore di PEPP»: un’impresa finanziaria di cui all’, paragrafo 1, autorizzata a distribuire PEPP non creati dall’impresa stessa, un’impresa di investimento che presta consulenza in materia di investimenti o un intermediario assicurativo ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 3, della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla distribuzione assicurativa (17);
17) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che:
a)
permetta al cliente PEPP di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse;
b)
consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;
18) «autorità competenti»: le autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro a svolgere compiti di vigilanza sui fornitori di PEPP o sui distributori di PEPP, a seconda dei casi, o a svolgere le funzioni previste dal presente regolamento;
19) «Stato membro di origine del fornitore di PEPP»: lo Stato membro di origine quale definito nel pertinente atto legislativo di cui all’, paragrafo 1;
20) «Stato membro di origine del distributore di PEPP»:
a)
se il distributore è una persona fisica, lo Stato membro nel quale risiede;
b)
se il distributore è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del proprio diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;
21) «Stato membro ospitante del fornitore di PEPP»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine del fornitore di PEPP, nel quale il fornitore di PEPP fornisce PEPP in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento o per il quale il fornitore di PEPP ha aperto un sottoconto;
22) «Stato membro ospitante del distributore di PEPP»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine del distributore di PEPP, nel quale il distributore di PEPP distribuisce PEPP in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento;
23) «sottoconto»: sezione nazionale aperta in ogni conto PEPP conformemente ai requisiti e alle condizioni di legge per beneficiare degli eventuali incentivi a investire nei PEPP concessi a livello nazionale dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP; di conseguenza, i singoli possono essere risparmiatori in PEPP o beneficiari di PEPP in ogni sottoconto, conformemente ai requisiti di legge in materia rispettivamente nella fase di accumulo e in quella di decumulo;
24) «capitale»: contributi di capitale aggregati, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dai risparmiatori in PEPP;
25) «strumenti finanziari»: gli strumenti di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18);
26) «depositario»: ente incaricato della custodia delle attività e della sorveglianza sul rispetto delle regole del fondo e della normativa applicabile;
27) «PEPP di base»: opzione di investimento quale definita all’;
28) «tecniche di attenuazione del rischio»: tecniche per la riduzione sistematica dell’entità dell’esposizione al rischio e/o della probabilità del suo verificarsi;
29) «rischi biometrici»: rischi relativi a morte, invalidità e/o longevità;
30) «trasferimento presso altro fornitore»: su richiesta del risparmiatore in PEPP, il trasferimento da un fornitore di PEPP a un altro degli importi corrispondenti o, ove applicabile, delle attività in natura conformemente all’, paragrafo 4, da un conto PEPP verso l’altro, con la chiusura del precedente conto PEPP, fatto salvo l’, paragrafo 4, lettera e);
31) «consulenza»: raccomandazioni personalizzate prestate dal fornitore di PEPP o dal distributore di PEPP al cliente PEPP in merito a uno o più contratti PEPP;
32) «partenariato»: cooperazione tra fornitori di PEPP volta a offrire sottoconti per diversi Stati membri, nell’ambito del servizio di portabilità, di cui all’, paragrafo 2;
33) «fattori ambientali, sociali e di governance» o «fattori ESG»: le questioni ambientali, sociali e di governance cui si fa riferimento nell’accordo di Parigi, negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nei principi per l’investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite.
Storico versioni
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