Questo termine è definito da 4 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
un accordo tra un gruppo di istituti e/o di organizzazioni di vari paesi del programma per lo svolgimento di attività europee congiunte nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport oppure per l'istituzione di una rete formale o informale in un settore pertinente, quali i progetti di apprendimento congiunto per gli alunni e i loro insegnanti sotto forma di scambi tra classi e mobilità individuale di lungo termine, i programmi intensivi d'istruzione superiore e la cooperazione tra autorità regionali e locali per promuovere la cooperazione interregionale, anche a li
Fonte: reg-2013-12-11-1288 — art. 2 →un accordo bilaterale o multilaterale tra un gruppo di istituti o di organizzazioni di vari Stati membri per lo svolgimento di attività europee congiunte nel campo dell'apprendimento permanente
Fonte: dec-2006-11-15-1720 — art. 2 →cooperazione tra fornitori di PEPP volta a offrire sottoconti per diversi Stati membri, nell’ambito del servizio di portabilità, di cui all’articolo 19, paragrafo 2
Fonte: reg-2019-06-20-1238 — art. 2 →un accordo tra un gruppo di istituti o di organizzazioni per lo svolgimento di attività e progetti congiunti
Fonte: reg-2021-05-20-817 — art. 2 →