Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 nov 2006
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1) «istruzione prescolastica»: attività di istruzione organizzata che precede l'inizio del ciclo dell'obbligo scolastico; 2) «allievo»: la persona iscritta quale discente in un istituto scolastico; 3) «istituto scolastico» o «scuola»: tutti i tipi di istituti di istruzione generale (istruzione prescolastica, primaria o secondaria), professionale e tecnica e, a titolo eccezionale, nel caso di misure volte a promuovere l'apprendimento delle lingue, gli istituti non scolastici che offrono percorsi di formazione in apprendistato; 4) «insegnanti/personale docente»: le persone che, per le loro funzioni, partecipano direttamente al processo di istruzione negli Stati membri; 5) «formatori»: le persone che, per le loro funzioni, sono direttamente coinvolte nel processo di istruzione e formazione professionale negli Stati membri; 6) «studente»: la persona iscritta presso un istituto di istruzione superiore, qualunque sia il campo di studi, per seguire studi superiori sanciti da una laurea riconosciuta o da una qualificazione riconosciuta di terzo livello, sino al livello del dottorato compreso; 7) «persona in formazione»: una persona che segue una formazione professionale, sia presso un istituto di formazione o un'organizzazione di formazione che sul posto di lavoro; 8) «discente adulto»: un discente che partecipa all'istruzione degli adulti; 9) «persone presenti sul mercato del lavoro»: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o persone disponibili all'impiego; 10) «istituto di istruzione superiore»: a) qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore, secondo la legislazione o la prassi nazionale, che rilasci lauree riconosciute o altre qualificazioni riconosciute di livello terziario, a prescindere dalla rispettiva denominazione negli Stati membri; b) qualsiasi istituto, secondo la legislazione o la prassi nazionale, che offra istruzione o formazione professionale di livello terziario; 11) «master congiunti»: corsi master nell'ambito dell'istruzione superiore che: a) coinvolgono almeno tre istituti di istruzione superiore di tre diversi Stati membri; b) realizzano un programma di studi che preveda un periodo di studio in almeno due di questi tre istituti; c) sono dotati di meccanismi automatici per il riconoscimento dei periodi di studio effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o con esso compatibili; d) conducono al rilascio, da parte degli istituti partecipanti, di titoli di studio comuni, doppi o multipli, riconosciuti o accreditati dagli Stati membri; 12) «formazione professionale»: qualsiasi tipo di istruzione o formazione professionale iniziale, compresi l'insegnamento tecnico e professionale e i sistemi di apprendistato, che contribuisca al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale la formazione è acquisita, nonché qualsiasi istruzione o formazione professionale intrapresa da una persona nell'arco della sua vita lavorativa; 13) «istruzione degli adulti»: ogni forma di apprendimento degli adulti a carattere non professionale, di tipo formale, non formale o informale; 14) «visita di studio»: una visita di breve durata per studiare un aspetto specifico dell'apprendimento permanente in un altro Stato membro; 15) «mobilità»: periodo di tempo trascorso in un altro Stato membro per svolgere studi, intraprendere un'esperienza lavorativa, condurre un'altra attività di apprendimento o didattica o un'attività amministrativa correlata, all'occorrenza con il supporto di corsi preparatori o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro; 16) «tirocinio»: periodo di tempo trascorso all'interno di un'impresa o di un'organizzazione in un altro Stato membro, all'occorrenza con il supporto di corsi preparatori o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro, per facilitare l'adeguamento alle richieste del mercato del lavoro a livello comunitario, per l'acquisizione di una competenza specifica e una migliore comprensione della cultura socioeconomica del paese interessato nel quadro dell'acquisizione di esperienza di lavoro; 17) «unilaterale»: il coinvolgimento di un solo istituto; 18) «bilaterale»: il coinvolgimento di partner di due Stati membri; 19) «multilaterale»: il coinvolgimento di partner di almeno tre Stati membri. La Commissione può considerare multilaterali le associazioni o altri organismi composti da membri di tre o più Stati membri; 20) «partenariato»: un accordo bilaterale o multilaterale tra un gruppo di istituti o di organizzazioni di vari Stati membri per lo svolgimento di attività europee congiunte nel campo dell'apprendimento permanente; 21) «rete»: un raggruppamento formale o informale di organismi attivi in un campo, in una disciplina o in un settore determinati dell'apprendimento permanente; 22) «progetto»: attività di cooperazione con risultato definito, svolta congiuntamente da un raggruppamento formale o informale di organizzazioni o istituti; 23) «coordinatore del progetto»: l'organizzazione o l'istituto incaricato dal raggruppamento multilaterale dell'attuazione del progetto; 24) «partner del progetto»: le organizzazioni o gli istituti, diversi dal coordinatore, che costituiscono il raggruppamento multilaterale; 25) «impresa»: qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l'economia sociale; 26) «parti sociali»: a livello nazionale, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali e, a livello comunitario, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che partecipano al dialogo sociale di livello comunitario; 27) «orientamento e consulenza»: gamma di attività comprendente l'informazione, la valutazione, l'orientamento e la consulenza per aiutare i discenti, i formatori ed altro personale a compiere le scelte riguardanti i programmi di istruzione e di formazione o le opportunità di lavoro; 28) «diffusione e utilizzo dei risultati»: attività volte a garantire il riconoscimento, la dimostrazione e l'applicazione in forma opportuna e su vasta scala dei risultati del programma di apprendimento permanente e di quelli che lo hanno preceduto; 29) «apprendimento permanente»: ogni istruzione generale, istruzione e formazione professionali, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nelle varie fasi della vita, che diano luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale. È compresa la prestazione di servizi di consulenza e orientamento.
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