Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 nov 2006
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1)
«istruzione prescolastica»: attività di istruzione organizzata che precede l'inizio del ciclo dell'obbligo scolastico;
2)
«allievo»: la persona iscritta quale discente in un istituto scolastico;
3)
«istituto scolastico» o «scuola»: tutti i tipi di istituti di istruzione generale (istruzione prescolastica, primaria o secondaria), professionale e tecnica e, a titolo eccezionale, nel caso di misure volte a promuovere l'apprendimento delle lingue, gli istituti non scolastici che offrono percorsi di formazione in apprendistato;
4)
«insegnanti/personale docente»: le persone che, per le loro funzioni, partecipano direttamente al processo di istruzione negli Stati membri;
5)
«formatori»: le persone che, per le loro funzioni, sono direttamente coinvolte nel processo di istruzione e formazione professionale negli Stati membri;
6)
«studente»: la persona iscritta presso un istituto di istruzione superiore, qualunque sia il campo di studi, per seguire studi superiori sanciti da una laurea riconosciuta o da una qualificazione riconosciuta di terzo livello, sino al livello del dottorato compreso;
7)
«persona in formazione»: una persona che segue una formazione professionale, sia presso un istituto di formazione o un'organizzazione di formazione che sul posto di lavoro;
8)
«discente adulto»: un discente che partecipa all'istruzione degli adulti;
9)
«persone presenti sul mercato del lavoro»: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o persone disponibili all'impiego;
10)
«istituto di istruzione superiore»:
a)
qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore, secondo la legislazione o la prassi nazionale, che rilasci lauree riconosciute o altre qualificazioni riconosciute di livello terziario, a prescindere dalla rispettiva denominazione negli Stati membri;
b)
qualsiasi istituto, secondo la legislazione o la prassi nazionale, che offra istruzione o formazione professionale di livello terziario;
11)
«master congiunti»: corsi master nell'ambito dell'istruzione superiore che:
a)
coinvolgono almeno tre istituti di istruzione superiore di tre diversi Stati membri;
b)
realizzano un programma di studi che preveda un periodo di studio in almeno due di questi tre istituti;
c)
sono dotati di meccanismi automatici per il riconoscimento dei periodi di studio effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o con esso compatibili;
d)
conducono al rilascio, da parte degli istituti partecipanti, di titoli di studio comuni, doppi o multipli, riconosciuti o accreditati dagli Stati membri;
12)
«formazione professionale»: qualsiasi tipo di istruzione o formazione professionale iniziale, compresi l'insegnamento tecnico e professionale e i sistemi di apprendistato, che contribuisca al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale la formazione è acquisita, nonché qualsiasi istruzione o formazione professionale intrapresa da una persona nell'arco della sua vita lavorativa;
13)
«istruzione degli adulti»: ogni forma di apprendimento degli adulti a carattere non professionale, di tipo formale, non formale o informale;
14)
«visita di studio»: una visita di breve durata per studiare un aspetto specifico dell'apprendimento permanente in un altro Stato membro;
15)
«mobilità»: periodo di tempo trascorso in un altro Stato membro per svolgere studi, intraprendere un'esperienza lavorativa, condurre un'altra attività di apprendimento o didattica o un'attività amministrativa correlata, all'occorrenza con il supporto di corsi preparatori o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro;
16)
«tirocinio»: periodo di tempo trascorso all'interno di un'impresa o di un'organizzazione in un altro Stato membro, all'occorrenza con il supporto di corsi preparatori o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro, per facilitare l'adeguamento alle richieste del mercato del lavoro a livello comunitario, per l'acquisizione di una competenza specifica e una migliore comprensione della cultura socioeconomica del paese interessato nel quadro dell'acquisizione di esperienza di lavoro;
17)
«unilaterale»: il coinvolgimento di un solo istituto;
18)
«bilaterale»: il coinvolgimento di partner di due Stati membri;
19)
«multilaterale»: il coinvolgimento di partner di almeno tre Stati membri. La Commissione può considerare multilaterali le associazioni o altri organismi composti da membri di tre o più Stati membri;
20)
«partenariato»: un accordo bilaterale o multilaterale tra un gruppo di istituti o di organizzazioni di vari Stati membri per lo svolgimento di attività europee congiunte nel campo dell'apprendimento permanente;
21)
«rete»: un raggruppamento formale o informale di organismi attivi in un campo, in una disciplina o in un settore determinati dell'apprendimento permanente;
22)
«progetto»: attività di cooperazione con risultato definito, svolta congiuntamente da un raggruppamento formale o informale di organizzazioni o istituti;
23)
«coordinatore del progetto»: l'organizzazione o l'istituto incaricato dal raggruppamento multilaterale dell'attuazione del progetto;
24)
«partner del progetto»: le organizzazioni o gli istituti, diversi dal coordinatore, che costituiscono il raggruppamento multilaterale;
25)
«impresa»: qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l'economia sociale;
26)
«parti sociali»: a livello nazionale, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali e, a livello comunitario, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che partecipano al dialogo sociale di livello comunitario;
27)
«orientamento e consulenza»: gamma di attività comprendente l'informazione, la valutazione, l'orientamento e la consulenza per aiutare i discenti, i formatori ed altro personale a compiere le scelte riguardanti i programmi di istruzione e di formazione o le opportunità di lavoro;
28)
«diffusione e utilizzo dei risultati»: attività volte a garantire il riconoscimento, la dimostrazione e l'applicazione in forma opportuna e su vasta scala dei risultati del programma di apprendimento permanente e di quelli che lo hanno preceduto;
29)
«apprendimento permanente»: ogni istruzione generale, istruzione e formazione professionali, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nelle varie fasi della vita, che diano luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale. È compresa la prestazione di servizi di consulenza e orientamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:1720:oj#art-2