Art. 19

Sottoconti del PEPP

In vigore dal 20 giu 2019
Sottoconti del PEPP 1.   Qualora forniscano un servizio di portabilità ai risparmiatori in PEPP conformemente all’, i fornitori di PEPP assicurano che, quando viene aperto un nuovo sottoconto in un singolo conto PEPP, esso soddisfi i requisiti e le condizioni di legge di cui agli fissati a livello nazionale per il PEPP dal nuovo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP. Tutte le operazioni sul conto PEPP sono registrate in un sottoconto corrispondente. I contributi versati sul sottoconto e i prelievi dal medesimo possono essere soggetti a condizioni contrattuali separate. 2.   Fatto salvo il diritto settoriale applicabile, i fornitori di PEPP possono anche garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 stabilendo un partenariato con un altro fornitore di PEPP registrato («partner»). Tenuto conto della portata delle funzioni che deve svolgere, il partner è qualificato e in grado di assolvere le funzioni delegate. Il fornitore di PEPP stipula un accordo scritto con il partner. L’accordo è giuridicamente vincolante e chiarisce i diritti e i doveri del fornitore di PEPP e del partner. L’accordo è conforme alle pertinenti norme e procedure in materia di delega e di esternalizzazione stabilite da o ai sensi del diritto dell’Unione loro applicabile di cui all’, paragrafo 1. Nonostante tale accordo, il fornitore di PEPP è l’unico responsabile del rispetto dei requisiti nell’ambito del presente regolamento.
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