Art. 18

Fornitura del servizio di portabilità

In vigore dal 20 giu 2019
Fornitura del servizio di portabilità 1.   I fornitori di PEPP forniscono il servizio di portabilità di cui all’ ai risparmiatori in PEPP titolari di un conto PEPP presso di loro e che richiedono il servizio. 2.   Nel proporre il PEPP, il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP comunica ai futuri risparmiatori in PEPP informazioni sul servizio di portabilità e sui sottoconti immediatamente disponibili. 3.   Entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento, su richiesta rivolta al fornitore di PEPP tutti i fornitori PEPP offrono sottoconti nazionali per almeno due Stati membri.
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Fornitura del servizio di portabilità (Art. 18 Regolamento (UE) 2019/1238) — Testo vigente | Portale Normativo