Art. 18
Fornitura del servizio di portabilità
In vigore dal 20 giu 2019
Fornitura del servizio di portabilità
1. I fornitori di PEPP forniscono il servizio di portabilità di cui all’ ai risparmiatori in PEPP titolari di un conto PEPP presso di loro e che richiedono il servizio.
2. Nel proporre il PEPP, il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP comunica ai futuri risparmiatori in PEPP informazioni sul servizio di portabilità e sui sottoconti immediatamente disponibili.
3. Entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento, su richiesta rivolta al fornitore di PEPP tutti i fornitori PEPP offrono sottoconti nazionali per almeno due Stati membri.
Storico versioni
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