Art. 16

Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

In vigore dal 20 giu 2019
Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante 1.   Se le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno motivo di ritenere che un PEPP è distribuito nel suo territorio o che per tale Stato membro è stato aperto un sottoconto in violazione degli obblighi derivanti dalle norme applicabili di cui all’, dette autorità competenti riferiscono le loro conclusioni alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP. 2.   Dopo aver valutato le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro d’origine adottano senza indugio, se del caso, misure appropriate per porre rimedio alla situazione. Esse informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante di tali misure. 3.   Qualora le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine si rivelino inadeguate o assenti, e il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP continui a distribuire il PEPP in un modo che va chiaramente a scapito degli interessi dei risparmiatori in PEPP dello Stato membro ospitante o dell’ordinato funzionamento del mercato dei prodotti pensionistici individuali in detto Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro d’origine, adottare misure adeguate per prevenire ulteriori irregolarità, tra cui, nella misura strettamente necessaria, il divieto per il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP di continuare la distribuzione di PEPP nel loro territorio. Inoltre, le autorità competenti dello Stato membro d’origine o le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono rinviare la questione all’EIOPA e chiederne l’assistenza conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1094/2010. 4.   I paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicata la facoltà dello Stato membro ospitante di adottare misure appropriate e non discriminatorie per prevenire o sanzionare le irregolarità commesse nel suo territorio, nelle situazioni in cui un’azione immediata è strettamente necessaria per tutelare i diritti dei consumatori dello Stato membro ospitante e in cui misure equivalenti dello Stato membro d’origine sono inadeguate o assenti, o nei casi in cui le irregolarità sono contrarie alle disposizioni giuridiche nazionali di tutela dell’interesse generale, nella misura strettamente necessaria. In tali situazioni, gli Stati membri ospitanti hanno la possibilità di impedire al fornitore di PEPP o al distributore di PEPP di svolgere nuove attività nel loro territorio. 5.   Le misure adottate a norma del presente articolo dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante sono comunicate al fornitore di PEPP o al distributore di PEPP mediante un documento motivato e notificate senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro d’origine.
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