Art. 15

Esercizio della libera prestazione dei servizi da parte degli EPAP e dei GEFIA UE

In vigore dal 20 giu 2019
Esercizio della libera prestazione dei servizi da parte degli EPAP e dei GEFIA UE 1.   I fornitori di PEPP di cui all’, paragrafo 1, lettere c) ed f), che intendono fornire PEPP ai risparmiatori in PEPP nel territorio di uno Stato membro ospitante per la prima volta in regime di libera prestazione dei servizi e dopo aver notificato la loro intenzione di aprire un sottoconto per tale Stato membro ospitante conformemente all’, comunicano alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine le seguenti informazioni: a) il nome e l’indirizzo del fornitore di PEPP; b) lo Stato membro in cui il fornitore di PEPP intende fornire o distribuire PEPP ai risparmiatori in PEPP. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine trasmettono le informazioni allo Stato membro ospitante entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento, confermando che il fornitore di PEPP di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfa i requisiti stabiliti all’, paragrafo 1. Le informazioni sono comunicate alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, a meno che le autorità competenti dello Stato membro d’origine abbiano motivo di dubitare dell’adeguatezza della struttura amministrativa in relazione alla fornitura di PEPP o della situazione finanziaria del fornitore di PEPP di cui all’, paragrafo 1, lettere c) ed f). Qualora rifiutino di comunicare le informazioni alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d’origine indicano al fornitore di PEPP interessato, entro un mese dal ricevimento di tutte le informazioni e di tutti i documenti, i motivi di tale rifiuto. Il rifiuto od ogni mancata risposta sono impugnabili in sede giurisdizionale nello Stato membro di origine del fornitore di PEPP. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante notificano, entro dieci giorni lavorativi, il ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano quindi il fornitore di PEPP del fatto che le informazioni sono state ricevute dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante e che il fornitore di PEPP può avviare la fornitura di PEPP ai risparmiatori in PEPP in tale Stato membro. 4.   In assenza dell’avviso di ricevimento di cui al paragrafo 3 entro dieci giorni lavorativi dalla data di trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano il fornitore di PEPP che può iniziare a fornire servizi nello Stato membro ospitante. 5.   In caso di modifica di una qualsiasi delle informazioni di cui al paragrafo 1, il fornitore di PEPP notifica tale modifica alle autorità competenti dello Stato membro d’origine almeno un mese prima che la modifica sia attuata. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano quanto prima, e non oltre un mese dal ricevimento della notifica, le autorità competenti dello Stato membro ospitante in merito alla modifica. 6.   Ai fini di questa procedura, gli Stati membri ospitanti possono designare autorità competenti diverse da quelle di cui all’, punto 18, per l’esercizio dei poteri conferiti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Essi ne informano la Commissione e l’EIOPA indicando l’eventuale ripartizione di tali compiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1238:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo