Art. 21
Comunicazione alle autorità competenti delle informazioni sulla portabilità
In vigore dal 20 giu 2019
Comunicazione alle autorità competenti delle informazioni sulla portabilità
1. Il fornitore di PEPP che desidera aprire per la prima volta un nuovo sottoconto per uno Stato membro ospitante ne informa le autorità competenti dello Stato membro d’origine.
2. Il fornitore di PEPP include nella notifica le informazioni e i documenti seguenti:
a)
i termini contrattuali standard del contratto PEPP, di cui all’, compreso l’allegato per il nuovo sottoconto;
b)
il PEPP KID, che contiene i requisiti specifici per il sottoconto corrispondente al nuovo sottoconto conformemente all’, paragrafo 3, lettera g);
c)
il prospetto delle prestazioni del PEPP di cui all’;
d)
se del caso, informazioni in merito alle disposizioni contrattuali di cui all’, paragrafo 2.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine verificano la completezza della documentazione fornita e la trasmettono entro dieci giorni lavorativi dal suo ricevimento alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
4. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante notificano senza indugio il ricevimento delle informazioni e dei documenti di cui al paragrafo 2.
5. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano quindi il fornitore di PEPP del fatto che le informazioni sono state ricevute dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante e che il fornitore di PEPP può aprire il sottoconto per tale Stato membro.
In assenza dell’avviso di ricevimento di cui al paragrafo 4 entro dieci giorni lavorativi dalla data di trasmissione della documentazione di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano il fornitore di PEPP che il sottoconto per quello Stato membro può essere aperto.
6. In caso di modifica di una qualsiasi delle informazioni o di uno qualsiasi dei documenti di cui al paragrafo 2, il fornitore di PEPP notifica tale modifica alle autorità competenti dello Stato membro d’origine almeno un mese prima che la modifica sia attuata. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano quanto prima, e non oltre un mese dal ricevimento della notifica, le autorità competenti dello Stato membro ospitante in merito alla modifica.
Storico versioni
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