Art. 23
Regime di distribuzione applicabile alle diverse categorie di fornitori di PEPP e distributori di PEPP
In vigore dal 20 giu 2019
Regime di distribuzione applicabile alle diverse categorie di fornitori di PEPP e distributori di PEPP
1. Per la distribuzione di PEPP le diverse categorie di fornitori di PEPP e di distributori di PEPP rispettano le seguenti norme:
a)
le imprese di assicurazione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e gli intermediari assicurativi di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento si conformano al diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme di cui ai capi V e VI della direttiva (UE) 2016/97, a eccezione degli e dell’, paragrafo 3, della stessa direttiva in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, al diritto dell’Unione direttamente applicabile adottata ai sensi delle predette norme in materia di distribuzione di detti prodotti e al presente regolamento, a eccezione dell’, paragrafo 4;
b)
le imprese di investimento di cui all’, paragrafo 2 del presente regolamento si conformano al diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme sulla commercializzazione e la distribuzione degli strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 3, primo comma, e agli della direttiva 2014/65/UE, a eccezione dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafi 3 e 4, di detta direttiva, al diritto dell’Unione direttamente applicabile adottato ai sensi delle predette norme, e al presente regolamento, a eccezione dell’, paragrafo 4;
c)
tutti gli altri fornitori di PEPP e distributori di PEPP si conformano al diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme sulla commercializzazione e la distribuzione degli strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 3, primo comma, e agli della direttiva 2014/65/UE, a eccezione dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafi 2, 3 e 4, al diritto dell’Unione direttamente applicabile adottata ai sensi delle predette norme, e al presente regolamento.
2. Le norme di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano solo nella misura in cui il diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme di cui ai capi V e VI della direttiva (UE) 2016/97 non contenga disposizioni più rigorose.
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