Art. 34

Specificazione delle richieste e delle esigenze e prestazione della consulenza

In vigore dal 20 giu 2019
Specificazione delle richieste e delle esigenze e prestazione della consulenza 1.   Prima della conclusione del contratto relativo al PEPP il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP, sulla base delle informazioni richieste e fornite dal potenziale risparmiatore in PEPP, specifica le richieste e le esigenze pensionistiche del potenziale risparmiatore in PEPP, compresa l’eventuale esigenza di acquistare un prodotto che offra rendite, e gli fornisce informazioni oggettive sul PEPP in forma comprensibile, in modo che il risparmiatore in PEPP possa prendere una decisione con cognizione di causa. I contratti PEPP proposti sono in linea con le richieste e le esigenze pensionistiche del risparmiatore in PEPP, tenendo conto dei diritti pensionistici che ha maturato. 2.   Il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP presta consulenza al potenziale risparmiatore in PEPP prima della conclusione del contratto PEPP fornendogli una raccomandazione personalizzata accompagnata dai motivi per i quali si ritiene che un particolare PEPP, compresa una particolare opzione di investimento, se del caso, sia il più indicato per soddisfare le richieste e le esigenze del risparmiatore in PEPP. Il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP fornisce inoltre al potenziale risparmiatore in PEPP proiezioni personalizzate relative alle prestazioni pensionistiche per il prodotto raccomandato sulla base della prima data in cui può iniziare la fase di decumulo e una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni possono differire dal valore finale delle prestazioni PEPP ricevute. Se le proiezioni delle prestazioni pensionistiche si basano su scenari economici, tali informazioni comprendono anche uno scenario basato sulle migliori stime e uno scenario sfavorevole, tenendo conto della natura specifica del contratto PEPP. 3.   Se viene offerto un PEPP di base senza almeno una garanzia sul capitale, il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP spiega chiaramente l’esistenza di PEPP con una garanzia sul capitale e i motivi per raccomandare un PEPP di base basato su una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l’obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale, e dimostra chiaramente i rischi aggiuntivi che detti PEPP potrebbero comportare rispetto a un PEPP di base che fornisce una garanzia sul capitale. Questa spiegazione viene fatta in forma scritta. 4.   Quando presta consulenza il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento chiede al potenziale risparmiatore in PEPP di fornire informazioni sulle sue conoscenze ed esperienze nel settore degli investimenti pertinenti al PEPP offerto o richiesto e sulla sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenere le perdite, nonché sui suoi obiettivi di investimento, compresa la sua tolleranza al rischio, onde poter raccomandare al potenziale risparmiatore in PEPP uno o più PEPP che siano adatti a tale persona e, in particolare, conformi alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere le perdite. 5.   Le responsabilità del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP non sono ridotte a motivo del fatto che la consulenza è fornita in tutto o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato. 6.   Fatta salva la legislazione settoriale più rigorosa applicabile, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP assicurano e dimostrano alle autorità competenti che le persone fisiche che forniscono consulenza sui PEPP possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per l’adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.
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Specificazione delle richieste e delle esigenze e prestazione della consulenza (Art. 34 Regolamento (UE) 2019/1238) — Testo vigente | Portale Normativo