Art. 35
Disposizioni generali
In vigore dal 20 giu 2019
Disposizioni generali
1. I fornitori di PEPP redigono un documento sintetico personalizzato da fornire durante la fase di accumulo contenente le informazioni chiave per ciascun risparmiatore in PEPP, prendendo in considerazione la natura specifica dei sistemi pensionistici nazionali e qualsiasi normativa pertinente, compresa quella nazionale in materia di sicurezza sociale, di diritto del lavoro e di diritto tributario («prospetto delle prestazioni del PEPP»). Il titolo del documento contiene l’espressione «Prospetto delle prestazioni del PEPP».
2. La data esatta di riferimento delle informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP è indicata in modo ben chiaro e visibile.
3. Le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP sono accurate e aggiornate.
4. Il fornitore di PEPP mette annualmente a disposizione di ciascun risparmiatore in PEPP il prospetto delle prestazioni del PEPP.
5. Qualsiasi cambiamento sostanziale delle informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP rispetto al prospetto precedente è chiaramente indicato.
6. Oltre al prospetto delle prestazioni del PEPP, per tutto il periodo di validità del contratto, il risparmiatore in PEPP è informato tempestivamente dei cambiamenti delle seguenti informazioni:
a)
i termini contrattuali, comprese le condizioni generali e speciali di polizza;
b)
la denominazione o ragione sociale del fornitore di PEPP, la forma giuridica o l’indirizzo della sede e, se del caso, della succursale con la quale è stato concluso il contratto;
c)
informazioni sul modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ESG.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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