Art. 36

Prospetto delle prestazioni del PEPP

In vigore dal 20 giu 2019
Prospetto delle prestazioni del PEPP 1.   Il prospetto delle prestazioni del PEPP include almeno le seguenti informazioni chiave per i risparmiatori in PEPP: a) i dati personali del risparmiatore in PEPP e la prima data in cui può avere inizio la fase di decumulo per ogni sottoconto; b) il nome e i dati di contatto del fornitore del PEPP e un identificativo del contratto PEPP; c) lo Stato membro in cui il fornitore del PEPP è autorizzato o registrato e i nomi delle autorità competenti; d) le informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sulla data di cui alla lettera a) e una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni possono differire dal valore finale delle prestazioni PEPP ricevute. Se le proiezioni delle prestazioni pensionistiche si basano su scenari economici, tali informazioni contengono anche uno scenario basato sulle migliori stime e uno scenario sfavorevole, tenendo conto della natura specifica del contratto PEPP; e) le informazioni sui contributi versati al conto PEPP dal risparmiatore in PEPP o da terzi nel corso dei 12 mesi precedenti; f) la ripartizione di tutti i costi sostenuti, direttamente e indirettamente, dal risparmiatore in PEPP nel corso dei 12 mesi precedenti, indicando i costi di amministrazione, i costi di custodia delle attività, i costi relativi alle operazioni di portafoglio e gli altri costi, nonché la stima dell’incidenza dei costi sulle prestazioni PEPP finali; detti costi dovrebbero essere espressi sia in termini monetari che in percentuale dei contributi versati nel corso dei 12 mesi precedenti; g) se del caso, la natura e il meccanismo delle tecniche di garanzia o di attenuazione del rischio di cui all’; h) se del caso, il numero e il valore delle unità corrispondenti ai contributi dei risparmiatori in PEPP nel corso degli ultimi 12 mesi; i) l’importo totale del conto PEPP del risparmiatore in PEPP alla data del prospetto di cui all’; j) le informazioni relative ai risultati passati dell’opzione di investimento del risparmiatore in PEPP che copre un minimo di dieci anni o, nei casi in cui il PEPP è stato fornito per meno di dieci anni, che copre tutti gli anni per i quali il PEPP è stato fornito. Le informazioni sui risultati passati sono accompagnate dalla dichiarazione «i risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri»; k) per i conti PEPP con più di un sottoconto, le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP sono disaggregate per tutti i sottoconti esistenti; l) informazioni sintetiche sulla politica di investimento relativa ai fattori ESG. 2.   L’EIOPA, in consultazione con la Banca centrale europea e le autorità competenti, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le regole intese a determinare le ipotesi sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo e all’, paragrafo 2. Tali regole sono applicate dai fornitori dei PEPP per stabilire, ove pertinente, il tasso annuo di rendimento nominale dell’investimento, il tasso di inflazione annuo e l’andamento delle retribuzioni future. L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
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Prospetto delle prestazioni del PEPP (Art. 36 Regolamento (UE) 2019/1238) — Testo vigente | Portale Normativo