Art. 46
Tecniche di attenuazione del rischio
In vigore dal 20 giu 2019
Tecniche di attenuazione del rischio
1. Il ricorso a tecniche di attenuazione del rischio garantisce che la strategia di investimento per il PEPP sia concepita al fine di costituire, tramite il PEPP, un futuro reddito pensionistico individuale stabile e adeguato e di garantire un trattamento equo di tutte le generazioni di risparmiatori in PEPP.
Tutte le tecniche di attenuazione del rischio, che siano applicate nell’ambito del PEPP di base o per le opzioni di investimento alternative, sono solide, robuste e coerenti con il profilo di rischio della corrispondente opzione di investimento.
2. Le tecniche di attenuazione del rischio applicabili possono comprendere, tra l’altro, disposizioni volte a:
a)
adattare gradualmente l’allocazione degli investimenti al fine di attenuare i rischi finanziari degli stessi per le coorti corrispondenti alla durata residua (ciclo di vita);
b)
costituire riserve a partire dai contributi o dai rendimenti dell’investimento, che sono assegnate ai risparmiatori in PEPP in modo equo e trasparente par attenuare le perdite legate agli investimenti; oppure
c)
utilizzare garanzie appropriate come tutela dalle perdite legate agli investimenti.
3. Al fine di garantire un’applicazione omogenea del presente articolo, l’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e una volta condotti i test sul settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri minimi che le tecniche di attenuazione del rischio devono soddisfare, tenendo conto dei vari tipi di PEPP e delle loro caratteristiche specifiche, nonché dei vari tipi di fornitori di PEPP e delle differenze tra i loro regimi prudenziali.
L’EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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