Art. 44

Condizioni per la modifica dell’opzione di investimento scelta

In vigore dal 20 giu 2019
Condizioni per la modifica dell’opzione di investimento scelta 1.   Se il fornitore di PEPP offre opzioni di investimento alternative, il risparmiatore in PEPP, mentre sta accumulando nel PEPP, può scegliere un’altra opzione di investimento dopo un minimo di cinque anni dalla conclusione del contratto PEPP e, in caso di modifiche successive, dopo cinque anni dall’ultima modifica dell’opzione di investimento. Il fornitore di PEPP può consentire al risparmiatore in PEPP di modificare l’opzione di investimento prescelta con maggiore frequenza. 2.   La modifica dell’opzione di investimento è gratuita per il risparmiatore in PEPP.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1238:oj#art-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Condizioni per la modifica dell’opzione di investimento scelta (Art. 44 Regolamento (UE) 2019/1238) — Testo vigente | Portale Normativo