Art. 42
Disposizioni generali
In vigore dal 20 giu 2019
Disposizioni generali
1. I fornitori di PEPP offrono ai risparmiatori in PEPP fino a sei opzioni di investimento.
2. Tra le opzioni di investimento è incluso il PEPP di base e possono essere incluse opzioni alternative di investimento.
3. Tutte le opzioni di investimento sono concepite dai fornitori di PEPP sulla base di una garanzia o di una tecnica di attenuazione del rischio che garantiscano una sufficiente tutela dei risparmiatori in PEPP.
4. La fornitura di garanzie è soggetta al pertinente diritto settoriale applicabile al fornitore di PEPP.
5. I fornitori di PEPP di cui all’, paragrafo 1, lettere c), d), e) ed f), possono offrire il PEPP con una garanzia solo cooperando con enti creditizi o imprese di assicurazione che possono fornire tali garanzie conformemente al diritto settoriale a essi applicabile. Detti enti o imprese sono gli unici responsabili per quanto riguarda la garanzia.
Storico versioni
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