Art. 6

Domanda di registrazione del PEPP

In vigore dal 20 giu 2019
Domanda di registrazione del PEPP 1.   Solo le seguenti imprese finanziarie autorizzate o registrate in base al diritto dell’Unione possono chiedere la registrazione di un PEPP: a) gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19); b) le imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20), operanti nel ramo assicurazione diretta vita ai sensi dell’, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE e dell’allegato II di tale direttiva; c) gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) autorizzati o registrati ai sensi della direttiva (UE) 2016/2341 che, conformemente al diritto nazionale, sono autorizzati a fornire anche prodotti pensionistici individuali e sono soggetti a vigilanza. In tal caso, tutte le attività e passività corrispondenti all’attività di fornitura di PEPP sono separate, senza la possibilità di trasferirle ad altre attività dell’ente nel settore delle pensioni; d) le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che prestano un servizio di gestione del portafoglio; e) le imprese di investimento o le società di gestione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE; f) i gestori di fondi di investimento alternativi dell’UE (GEFIA UE) autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE. 2.   Le imprese finanziarie elencate al paragrafo 1 del presente articolo presentano la domanda di registrazione del PEPP alle rispettive autorità competenti. La domanda riporta quanto segue: a) le clausole contrattuali standard del contratto PEPP che verrà proposto ai risparmiatori in PEPP, come previsto dall’; b) informazioni sull’identità del richiedente; c) informazioni sulle modalità di gestione e di amministrazione del portafoglio e del rischio in relazione al PEPP, incluse le modalità di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 5, e all’, paragrafo 3; d) l’elenco degli Stati membri in cui il fornitore di PEPP richiedente intende commercializzare il PEPP, se del caso; e) informazioni sull’identità del depositario, se del caso; f) le informazioni chiave sul PEPP di cui all’; g) l’elenco degli Stati membri per cui il fornitore di PEPP richiedente sarà in grado di garantire l’apertura immediata di un sottoconto. 3.   Le autorità competenti valutano la completezza della domanda di cui al paragrafo 2 entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Se la domanda non è completa, le autorità competenti fissano un termine entro il quale il richiedente deve fornire informazioni aggiuntive. Quando la domanda è considerata completa, le autorità competenti informano il richiedente. 4.   Entro tre mesi dalla data di presentazione di una domanda completa, conformemente al paragrafo 3, le autorità competenti adottano una decisione di registrazione in relazione a un PEPP solo se il richiedente è abilitato a fornire PEPP in conformità del paragrafo 1 e se le informazioni e la documentazione presentate nell’ambito della domanda di registrazione di cui al paragrafo 2 sono conformi al presente regolamento. 5.   Entro cinque giorni lavorativi dall’adozione della decisione di registrazione di un PEPP, le autorità competenti comunicano all’EIOPA la decisione come pure le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 2, lettere a), b), d), f) e g), e informano di conseguenza il fornitore di PEPP richiedente. L’EIOPA non è responsabile per le decisioni di registrazione adottate dalle autorità competenti né può essere chiamata a risponderne. Se le autorità competenti rifiutano di concedere la registrazione, adottano una decisione motivata che può essere impugnata. 6.   Qualora in uno Stato membro vi sia più di un’autorità competente per uno specifico tipo di impresa finanziaria di cui al paragrafo 1, tale Stato membro designa un’unica autorità competente per ciascun tipo di impresa finanziaria di cui al paragrafo 1 che sarà responsabile della procedura di registrazione e delle comunicazioni con l’EIOPA. Ogni successiva modifica delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda conformemente al paragrafo 2 è comunicata immediatamente alle autorità competenti. Se le modifiche riguardano le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 2, lettere a), b), d), f) e g), le autorità competenti comunicano senza indebito ritardo tali modifiche all’EIOPA.
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