Art. 40

Disposizioni generali

In vigore dal 20 giu 2019
Disposizioni generali 1.   I fornitori di PEPP comunicano alle loro autorità competenti le informazioni necessarie a fini di vigilanza oltre alle informazioni previste dal pertinente diritto settoriale. Queste informazioni aggiuntive includono, se del caso, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle seguenti attività nell’ambito della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza: a) valutare il sistema di governance adottato dai fornitori di PEPP, l’attività che essi esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposti e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale; b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall’esercizio dei loro diritti e obblighi di vigilanza. 2.   Oltre ai poteri conferiti loro dal diritto nazionale, le autorità competenti hanno i seguenti poteri: a) determinare la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al paragrafo 1, che i fornitori di PEPP sono tenuti a comunicare a intervalli predefiniti, al verificarsi di eventi predefiniti o nel corso di indagini sulla situazione di un fornitore di PEPP; b) ottenere dai fornitori di PEPP informazioni in merito ai contratti da essi detenuti o in merito ai contratti conclusi con terzi; e c) richiedere informazioni a esperti esterni, quali revisori dei conti e attuari. 3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono: a) elementi qualitativi o quantitativi o un’appropriata combinazione di entrambi; b) dati storici, attuali o futuri, o un’appropriata combinazione di tali dati; c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un’appropriata combinazione di entrambi. 4.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2: a) riflettono la natura, la portata e la complessità dell’attività del fornitore di PEPP, in particolare i rischi inerenti all’attività in oggetto; b) sono accessibili, complete da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; c) sono pertinenti, attendibili e comprensibili. 5.   I fornitori di PEPP presentano ogni anno alle autorità competenti le seguenti informazioni: a) per quali Stati membri il fornitore di PEPP offre sottoconti; b) il numero di notifiche a norma dell’, paragrafo 1, ricevute dai risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la loro residenza in un altro Stato membro; c) il numero di richieste di apertura di un sottoconto e il numero di sottoconti aperti conformemente all’, paragrafo 2; d) il numero di richieste da parte dei risparmiatori in PEPP per il trasferimento e i trasferimenti effettivi effettuati conformemente all’, paragrafo 5, lettera a); e) il numero di richieste di trasferimento da parte dei risparmiatori in PEPP e i trasferimenti effettivi effettuati conformemente all’, paragrafo 3. Le autorità competenti trasmettono le informazioni all’EIOPA. 6.   I fornitori di PEPP pongono in essere sistemi e strutture appropriati per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5, nonché una politica scritta, approvata dall’organo direttivo, di vigilanza o amministrativo del fornitore di PEPP, che garantisca continuativamente l’adeguatezza delle informazioni presentate. 7.   Su richiesta alle autorità competenti, e ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, all’EIOPA è concesso l’accesso alle informazioni trasmesse dai fornitori di PEPP. 8.   Qualora i contributi ai PEPP e le prestazioni dei PEPP siano ammissibili a vantaggi o incentivi, il fornitore di PEPP presenta all’autorità nazionale competente, conformemente al diritto nazionale pertinente, tutte le informazioni necessarie per la concessione o il recupero di detti vantaggi e incentivi ricevuti in relazione a detti contributi e a dette prestazioni, se del caso. 9.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ riguardo all’integrazione del presente regolamento specificando le informazioni aggiuntive di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, onde assicurare un adeguato grado di convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza. L’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e delle autorità competenti e una volta conclusi i test sul settore, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della segnalazione a fini di vigilanza. L’EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1094/2010.
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Disposizioni generali (Art. 40 Regolamento (UE) 2019/1238) — Testo vigente | Portale Normativo