Art. 41

Regole di investimento

In vigore dal 20 giu 2019
Regole di investimento 1.   I fornitori di PEPP investono le attività corrispondenti al PEPP secondo il principio della «persona prudente» e in particolare conformemente alle regole seguenti: a) le attività sono investite nel migliore interesse a lungo termine dell’insieme dei risparmiatori in PEPP. In caso di potenziale conflitto di interessi, il fornitore di PEPP o l’entità che ne gestisce il portafoglio assicura che l’investimento sia effettuato nell’esclusivo interesse dei risparmiatori in PEPP; b) nell’ambito del principio della «persona prudente», i fornitori di PEPP tengono conto dei rischi legati alle decisioni di investimento e del potenziale impatto a lungo termine di queste ultime sui fattori ESG; c) le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso; d) le attività sono investite prevalentemente sui mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse alla negoziazione sui mercati finanziari regolamentati sono mantenuti a livelli prudenti; e) sono possibili investimenti in strumenti derivati nella misura in cui tali strumenti contribuiscono a ridurre i rischi dell’investimento o facilitano una gestione efficiente del portafoglio. Detti strumenti sono valutati in modo prudente, tenendo conto dell’attività sottostante, e inclusi nella valutazione delle attività del fornitore di PEPP. I fornitori di PEPP evitano anche l’eccessiva esposizione al rischio nei confronti di un’unica controparte e verso altre operazioni su derivati; f) le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che ci sia un’eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attività, emittenti o gruppi di imprese e che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio. Gli investimenti in attività emesse dallo stesso emittente o da emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono il fornitore di PEPP a un’eccessiva concentrazione di rischio; g) le attività non sono investite nelle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali individuate nelle conclusioni applicabili del Consiglio sull’elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, né in un paese terzo ad alto rischio con carenze strategiche individuato dal regolamento delegato applicabile della Commissione adottato sulla base dell’ della direttiva (UE) 2015/849; h) i fornitori di PEPP non espongono sé stessi e le attività corrispondenti al PEPP a rischi derivanti dal ricorso eccessivo alla leva finanziaria e alla trasformazione delle scadenze. 2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera da a) a h), si applicano solo nella misura in cui il pertinente diritto settoriale applicabile al fornitore di PEPP non preveda norme più stringenti.
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