Art. 43

Scelta dell’opzione di investimento da parte del risparmiatore in PEPP

In vigore dal 20 giu 2019
Scelta dell’opzione di investimento da parte del risparmiatore in PEPP Dopo aver ricevuto le informazioni e la consulenza pertinenti, il risparmiatore in PEPP sceglie l’opzione di investimento al momento della stipula del contratto PEPP.
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Scelta dell’opzione di investimento da parte del risparmiatore in PEPP (Art. 43 Regolamento (UE) 2019/1238) — Testo vigente | Portale Normativo