Art. 45

Il PEPP di base

In vigore dal 20 giu 2019
Il PEPP di base 1.   Il PEPP di base è un prodotto sicuro che rappresenta l’opzione standard di investimento. Esso è concepito dai fornitori di PEPP sulla base di una garanzia sul capitale che è dovuta all’inizio della fase di decumulo e, se del caso, durante la fase di decumulo, o di una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l’obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale. 2.   I costi e le commissioni relativi al PEPP di base non superano l’1 % del capitale accumulato per anno. 3.   Al fine di assicurare parità di condizioni tra i diversi fornitori di PEPP e i diversi tipi di PEPP, l’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di costi e di commissioni di cui al paragrafo 2, se del caso previa consultazione delle altre AEV. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’EIOPA tiene conto dei vari tipi possibili di PEPP, della natura pensionistica a lungo termine del PEPP e delle varie caratteristiche possibili dei PEPP, in particolare delle erogazioni sotto forma di rendite a lungo termine o di prelievi annuali almeno fino all’età corrispondente all’aspettativa di vita media del risparmiatore in PEPP. L’EIOPA valuta inoltre la natura peculiare della protezione del capitale, con particolare riguardo alla garanzia del capitale. L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 4.   Ogni due anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione, previa consultazione dell’EIOPA e, se del caso, delle altre AEV, riesamina l’adeguatezza del valore percentuale di cui al paragrafo 2. La Commissione tiene conto, in particolare, del livello effettivo e delle variazioni del livello effettivo dei costi e delle commissioni e dell’impatto sulla disponibilità dei PEPP. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alla modifica del valore percentuale di cui al paragrafo 2 del presente articolo alla luce delle sue revisioni, al fine di consentire ai fornitori di PEPP un adeguato accesso al mercato.
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