Art. 47
Condizioni relative alla fase di accumulo
In vigore dal 20 giu 2019
Condizioni relative alla fase di accumulo
1. Le condizioni riguardanti la fase di accumulo dei sottoconti nazionali del PEPP sono determinate dagli Stati membri, tranne se specificate nel presente regolamento.
2. Tali condizioni possono includere in particolare i limiti di età per l’avvio della fase di accumulo, la durata minima della fase di accumulo, l’importo minimo e massimo dei contributi e la loro continuità.
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