Art. 49

Copertura dei rischi biometrici

In vigore dal 20 giu 2019
Copertura dei rischi biometrici 1.   I fornitori di PEPP possono offrire PEPP forniti con un’opzione che assicura la copertura dei rischi biometrici. 2.   La copertura dei rischi biometrici è soggetta alla pertinente normativa settoriale applicabile al fornitore di PEPP. La copertura dei rischi biometrici può variare da sottoconto a sottoconto. 3.   I fornitori di PEPP di cui all’, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed f), possono offrire PEPP forniti con un’opzione che assicura la copertura dei rischi biometrici. In tal caso la copertura è concessa solo nell’ambito di una cooperazione con imprese di assicurazione in grado di coprire tali rischi conformemente alla normativa settoriale a esse applicabile. L’impresa di assicurazione è interamente responsabile per la copertura dei rischi biometrici.
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Copertura dei rischi biometrici (Art. 49 Regolamento (UE) 2019/1238) — Testo vigente | Portale Normativo