Art. 50
Reclami
In vigore dal 20 giu 2019
Reclami
1. I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP predispongono e applicano procedure adeguate ed efficaci di trattamento e soluzione dei reclami presentati dai clienti PEPP in relazione ai loro diritti e obblighi ai sensi del presente regolamento.
2. Tali procedure si applicano in ogni Stato membro in cui il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP offre servizi e sono disponibili nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato scelta dal cliente PEPP, o in un’altra lingua se così concordato tra il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP e il cliente PEPP.
3. I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP compiono ogni sforzo possibile per rispondere ai reclami dei clienti PEPP per via elettronica o su un altro supporto durevole, conformemente all’. La risposta affronta tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo. In situazioni eccezionali, se non può rispondere entro 15 giorni lavorativi per motivi che esulano dal suo controllo, il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente PEPP riceverà la risposta definitiva. In ogni caso, il termine per il ricevimento della risposta definitiva non supera i 35 giorni lavorativi.
4. I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP informano il cliente PEPP almeno in merito a un organismo di risoluzione alternativa delle controversie competente a trattare le controversie relative ai diritti e agli obblighi dei clienti PEPP ai sensi del presente regolamento.
5. Le informazioni sulle procedure di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP, presso le succursali e nei termini e condizioni generali del contratto fra il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP e il cliente PEPP. Sono indicate le modalità per ottenere ulteriori informazioni sull’organismo di risoluzione alternativa delle controversie interessato e sulle condizioni per farvi ricorso.
6. Le autorità competenti istituiscono procedure che consentano ai clienti PEPP e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare denuncia alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte di fornitori di PEPP e di distributori di PEPP. In tutti i casi ai ricorrenti è fornita una risposta.
7. Nei casi che riguardano più Stati membri, il ricorrente può scegliere di presentare il proprio reclamo tramite le autorità competenti del proprio Stato membro di residenza, indipendentemente dal luogo in cui si è verificata la violazione.
Storico versioni
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