Art. 51

Ricorso extragiudiziale

In vigore dal 20 giu 2019
Ricorso extragiudiziale 1.   Sono istituite, conformemente alla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), procedure di risoluzione alternativa delle controversie adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra i clienti PEPP e i fornitori di PEPP o i distributori di PEPP, aventi a oggetto diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento; per tali procedure si ricorre, se del caso, a organismi competenti esistenti. Tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie sono applicabili ai fornitori di PEPP o ai distributori di PEPP nei confronti dei quali è avviata la procedura, ai quali si estende effettivamente la competenza dell’organismo di risoluzione alternativa delle controversie. 2.   Gli organismi di cui al paragrafo 1 collaborano efficacemente alla risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi a oggetto diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento.
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