Art. 52
Fornitura del servizio di trasferimento
In vigore dal 20 giu 2019
Fornitura del servizio di trasferimento
1. I fornitori di PEPP offrono un servizio di trasferimento grazie al quale, su richiesta del risparmiatore in PEPP, gli importi corrispondenti, oppure, se del caso, le attività in natura conformemente al paragrafo 4, in essere sul conto PEPP detenuto presso il fornitore di PEPP trasferente, sono trasferiti su un altro conto PEPP con gli stessi sottoconti aperto presso il fornitore di PEPP ricevente, con chiusura del precedente conto PEPP.
Nell’utilizzare il servizio di trasferimento, il fornitore di PEPP traferente trasferisce al fornitore di PEPP ricevente la totalità delle informazioni collegate a tutti i sottoconti del precedente conto PEPP, inclusi gli obblighi in materia di segnalazione. Il fornitore di PEPP ricevente registra tali informazioni nei sottoconti corrispondenti.
Un risparmiatore in PEPP può chiedere il trasferimento presso un fornitore di PEPP stabilito nello stesso Stato membro (trasferimento interno) o in un altro Stato membro (trasferimento transfrontaliero). Il risparmiatore in PEPP può esercitare il diritto di cambiare fornitore durante la fase di accumulo e la fase di decumulo del PEPP.
2. Nonostante il paragrafo 1, durante la fase di decumulo i fornitori di PEPP non sono tenuti a offrire un servizio di trasferimento per i PEPP in cui la forma di erogazione ai risparmiatori in PEPP è la rendita vitalizia.
3. Il risparmiatore in PEPP può trasferirsi presso un altro fornitore di PEPP solo dopo almeno cinque anni dalla stipula del contratto PEPP nonché, per i trasferimenti successivi, dopo cinque anni dal trasferimento più recente, senza pregiudizio dell’, paragrafo 5, lettera a). Il fornitore di PEPP può consentire al risparmiatore in PEPP di cambiare fornitore di PEPP con maggiore frequenza.
4. Se il trasferimento avviene tra fornitori di PEPP attivi nella gestione di portafogli individuali per i risparmiatori in PEPP, i risparmiatori in PEPP possono scegliere di trasferire le attività in natura o gli importi corrispondenti. In tutti gli altri casi è consentito solo il trasferimento degli importi corrispondenti.
Se il risparmiatore in PEPP chiede un trasferimento di attività in natura, è necessario il consenso scritto del fornitore di PEPP ricevente.
Storico versioni
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