Art. 54
Commissioni e oneri per il servizio di trasferimento
In vigore dal 20 giu 2019
Commissioni e oneri per il servizio di trasferimento
1. I risparmiatori in PEPP possono accedere gratuitamente alle informazioni personali detenute dal fornitore di PEPP trasferente o dal fornitore di PEPP ricevente.
2. Il fornitore di PEPP trasferente trasmette le informazioni richieste dal fornitore di PEPP ricevente a norma dell’, paragrafo 4, lettera a), senza addebito al risparmiatore in PEPP o al fornitore di PEPP ricevente.
3. Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal prestatore di PEPP trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso è limitato alle spese amministrative effettivamente sostenute dal fornitore di PEPP e in ogni caso non supera lo 0,5 % degli importi corrispondenti o del valore monetario delle attività in natura da trasferire verso il fornitore di PEPP ricevente.
Gli Stati membri possono fissare le commissioni e gli oneri di cui al primo comma a una percentuale inferiore, nonché fissare una percentuale diversa se il fornitore di PEPP consente ai risparmiatori in PEPP di effettuare il trasferimento presso altro fornitore di PEPP con maggiore frequenza, come indicato all’, paragrafo 3.
Il fornitore di PEPP trasferente non addebita commissioni od oneri aggiuntivi al fornitore di PEPP ricevente.
4. Il fornitore di PEPP ricevente può addebitare unicamente i costi amministrativi e operativi effettivi del servizio di trasferimento.
Storico versioni
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