Art. 55
Tutela dei risparmiatori in PEPP dalle perdite finanziarie
In vigore dal 20 giu 2019
Tutela dei risparmiatori in PEPP dalle perdite finanziarie
1. Le perdite finanziarie, compresi oneri, commissioni e interessi, subite dal risparmiatore in PEPP come conseguenza diretta dell’inosservanza, da parte del fornitore di PEPP partecipante alla procedura di trasferimento, degli obblighi imposti dall’ sono risarcite senza indugio dal fornitore di PEPP.
2. La responsabilità di cui al paragrafo 1 non si applica in caso di circostanze anomale e imprevedibili che esulano dal controllo del fornitore di PEPP che le adduce, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata, o nei casi in cui il fornitore di PEPP sia vincolato da altri obblighi di legge previsti dal diritto dell’Unione o nazionale.
3. La responsabilità di cui al paragrafo 1 è accertata conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili a livello nazionale.
4. Il risparmiatore in PEPP sostiene i rischi di perdita finanziaria connessi con il riscatto in natura delle attività detenute sul conto PEPP ai fini del loro trasferimento dal fornitore di PEPP trasferente al fornitore di PEPP ricevente di cui all’, paragrafo 4.
5. Il fornitore di PEPP trasferente non è tenuto ad assicurare la protezione del capitale o a fornire una garanzia al momento del trasferimento.
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