Art. 56
Informazioni sul servizio di trasferimento
In vigore dal 20 giu 2019
Informazioni sul servizio di trasferimento
1. Per consentire ai risparmiatori in PEPP di prendere una decisione informata, i fornitori di PEPP comunicano ai risparmiatori in PEPP le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:
a)
i compiti del fornitore di PEPP trasferente e di quello ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento, come indicato all’;
b)
i termini per la conclusione delle rispettive fasi della procedura;
c)
le commissioni e gli oneri addebitati per il trasferimento;
d)
le possibili implicazioni del trasferimento, in particolare in termini di protezione del capitale o garanzia, e altre informazioni collegate al servizio di trasferimento;
e)
informazioni sulla possibilità di un trasferimento di attività in natura, se applicabile.
Il fornitore di PEPP ricevente rispetta gli obblighi di cui al capo IV.
Il fornitore di PEPP ricevente informa, se del caso, il risparmiatore in PEPP dell’esistenza di un eventuale regime di garanzia, incluso un regime di garanzia dei depositi, di risarcimento degli investitori o di garanzia assicurativa, che copra detto risparmiatore in PEPP.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono pubblicate sul sito web del fornitore di PEPP. Esse sono anche fornite ai risparmiatori in PEPP su richiesta, conformemente agli obblighi di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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