Art. 58
Forme di erogazione
In vigore dal 20 giu 2019
Forme di erogazione
1. I fornitori di PEPP offrono ai risparmiatori in PEPP una o più delle seguenti forme di erogazione:
a)
rendita;
b)
somma erogata in un’unica soluzione;
c)
prelievo;
d)
una combinazione delle predette forme.
2. I risparmiatori in PEPP scelgono la forma di erogazione per la fase di decumulo al momento della stipula del contratto PEPP e quando chiedono l’apertura di un nuovo sottoconto. La forma di erogazione può variare da un sottoconto all’altro.
3. Senza pregiudizio del paragrafo 1 del presente articolo o degli o 59, gli Stati membri possono adottare misure volte a privilegiare determinate forme di erogazione. Fra tali misure possono rientrare limiti quantitativi sulle somme erogate in un’unica soluzione, al fine di incoraggiare ulteriormente le altre forme di erogazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Detti limiti quantitativi si applicano solo ai pagamenti corrispondenti al capitale accumulato nei sottoconti PEPP relativi agli Stati membri il cui diritto interno prevede limiti quantitativi per le somme erogate in un’unica soluzione.
4. Gli Stati membri possono specificare le condizioni per il rimborso dei vantaggi e degli incentivi concessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1238:oj#art-58