Art. 59
Modifica delle forme di erogazione
In vigore dal 20 giu 2019
Modifica delle forme di erogazione
1. Se il fornitore di PEPP offre varie forme di erogazione, il risparmiatore in PEPP può modificare la forma di erogazione di ciascun sottoconto aperto:
a)
un anno prima dell’inizio della fase di decumulo;
b)
all’inizio della fase di decumulo;
c)
al momento del trasferimento presso altro fornitore.
La modifica della forma di erogazione è gratuita per il risparmiatore in PEPP.
2. Non appena ricevuta la richiesta di un risparmiatore in PEPP di modificare la propria forma di erogazione, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP in modo chiaro e comprensibile in merito alle implicazioni finanziarie che tale modifica comporta per il risparmiatore in PEPP o il beneficiario di PEPP, in particolare per quanto riguarda l’eventuale impatto sugli incentivi nazionali che potrebbero applicarsi ai sottoconti esistenti del PEPP del risparmiatore in PEPP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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