Art. 61

Vigilanza da parte delle autorità competenti e monitoraggio da parte dell’EIOPA

In vigore dal 20 giu 2019
Vigilanza da parte delle autorità competenti e monitoraggio da parte dell’EIOPA 1.   Le autorità competenti del fornitore di PEPP vigilano sul rispetto del presente regolamento su base continuativa e in conformità del regime e delle norme di vigilanza settoriali pertinenti. Sono anche responsabili della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dai regolamenti o dai documenti costitutivi del fornitore di PEPP e sull’adeguatezza delle disposizioni organizzative del fornitore di PEPP riguardo ai compiti che deve svolgere quando fornisce un PEPP. 2.   L’EIOPA e le autorità competenti monitorano i prodotti pensionistici individuali forniti o distribuiti per verificare che tali prodotti siano denominati «PEPP», o che sia suggerito che si tratti di PEPP, solo se essi sono registrati ai sensi del presente regolamento.
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