Art. 63
Poteri di intervento delle autorità competenti sui prodotti
In vigore dal 20 giu 2019
Poteri di intervento delle autorità competenti sui prodotti
1. Le autorità competenti possono vietare o limitare la commercializzazione o la distribuzione di un PEPP, nel proprio Stato membro o a partire da esso, alle seguenti condizioni:
a)
le autorità competenti sono certe che esistano fondati motivi per ritenere che il PEPP dia adito a timori significativi o ripetuti in merito alla tutela degli investitori o costituisca una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro;
b)
la misura è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, del livello di sofisticazione dei risparmiatori in PEPP interessati e del suo probabile impatto sui risparmiatori in PEPP che hanno stipulato un contratto PEPP;
c)
le autorità competenti hanno debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo; e
d)
la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro.
Se le condizioni stabilite al primo comma sono soddisfatte, le autorità competenti possono imporre divieti o restrizioni a titolo precauzionale prima che un PEPP sia commercializzato o distribuito ai risparmiatori in PEPP. Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze specificate dalle autorità competenti, o essere soggetti a deroghe da essa specificate.
2. Le autorità competenti non impongono un divieto o una restrizione ai sensi del presente articolo se non hanno comunicato a tutte le altre autorità competenti interessate e all’EIOPA, per iscritto o in un’altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima della data in cui la misura dovrebbe entrare in vigore, i particolari riguardanti:
a)
il PEPP cui si riferisce la misura proposta;
b)
la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui dovrebbero entrare in vigore; e
c)
gli elementi sui quali hanno fondato la loro decisione e sulla base dei quali hanno fondati motivi per ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.
3. In casi eccezionali, ove ritengano necessario intervenire con urgenza a norma del presente articolo per prevenire un danno risultante dal PEPP, le autorità competenti possono intervenire in via provvisoria, dopo aver inviato notifica scritta a tutte le altre autorità competenti e all’EIOPA, almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di cui al presente articolo e che sia inoltre chiaramente provato che un termine di notifica di un mese non sarebbe adeguato per fronteggiare il timore o la minaccia specifici. Le autorità competenti non prendono provvedimenti in via provvisoria per periodi superiori a tre mesi.
4. Le autorità competenti pubblicano un avviso sul suo sito web per qualsiasi decisione concernente l’imposizione di un divieto o di una restrizione di cui al paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione, il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e i motivi che inducono l’autorità a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applica unicamente agli atti compiuti dopo la pubblicazione dell’avviso.
5. Le autorità competenti revocano il divieto o la restrizione se vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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