Art. 63 · Poteri di intervento delle autorità competenti sui prodotti

Art. 63

Poteri di intervento delle autorità competenti sui prodotti

In vigore dal 20 giu 2019
Poteri di intervento delle autorità competenti sui prodotti 1.   Le autorità competenti possono vietare o limitare la commercializzazione o la distribuzione di un PEPP, nel proprio Stato membro o a partire da esso, alle seguenti condizioni: a) le autorità competenti sono certe che esistano fondati motivi per ritenere che il PEPP dia adito a timori significativi o ripetuti in merito alla tutela degli investitori o costituisca una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro; b) la misura è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, del livello di sofisticazione dei risparmiatori in PEPP interessati e del suo probabile impatto sui risparmiatori in PEPP che hanno stipulato un contratto PEPP; c) le autorità competenti hanno debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo; e d) la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro. Se le condizioni stabilite al primo comma sono soddisfatte, le autorità competenti possono imporre divieti o restrizioni a titolo precauzionale prima che un PEPP sia commercializzato o distribuito ai risparmiatori in PEPP. Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze specificate dalle autorità competenti, o essere soggetti a deroghe da essa specificate. 2.   Le autorità competenti non impongono un divieto o una restrizione ai sensi del presente articolo se non hanno comunicato a tutte le altre autorità competenti interessate e all’EIOPA, per iscritto o in un’altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima della data in cui la misura dovrebbe entrare in vigore, i particolari riguardanti: a) il PEPP cui si riferisce la misura proposta; b) la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui dovrebbero entrare in vigore; e c) gli elementi sui quali hanno fondato la loro decisione e sulla base dei quali hanno fondati motivi per ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. 3.   In casi eccezionali, ove ritengano necessario intervenire con urgenza a norma del presente articolo per prevenire un danno risultante dal PEPP, le autorità competenti possono intervenire in via provvisoria, dopo aver inviato notifica scritta a tutte le altre autorità competenti e all’EIOPA, almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di cui al presente articolo e che sia inoltre chiaramente provato che un termine di notifica di un mese non sarebbe adeguato per fronteggiare il timore o la minaccia specifici. Le autorità competenti non prendono provvedimenti in via provvisoria per periodi superiori a tre mesi. 4.   Le autorità competenti pubblicano un avviso sul suo sito web per qualsiasi decisione concernente l’imposizione di un divieto o di una restrizione di cui al paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione, il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e i motivi che inducono l’autorità a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applica unicamente agli atti compiuti dopo la pubblicazione dell’avviso. 5.   Le autorità competenti revocano il divieto o la restrizione se vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 1.
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