Art. 57
Condizioni relative alla fase di decumulo
In vigore dal 20 giu 2019
Condizioni relative alla fase di decumulo
1. Le condizioni riguardanti la fase di decumulo e le erogazioni dei sottoconti nazionali sono determinate dagli Stati membri, tranne se specificate nel presente regolamento.
2. Tali condizioni possono includere, in particolare, la fissazione dell’età minima per l’inizio della fase di decumulo, del periodo massimo di adesione a un PEPP prima del raggiungimento dell’età pensionabile, nonché le condizioni del rimborso prima del raggiungimento dell’età minima per l’inizio della fase di decumulo, segnatamente in caso di particolari difficoltà.
Storico versioni
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