Art. 53
Servizio di trasferimento
In vigore dal 20 giu 2019
Servizio di trasferimento
1. Su richiesta del risparmiatore in PEPP, e dopo che il risparmiatore in PEPP ha preso una decisione informata sulla base delle informazioni di cui all’ ricevute dai fornitori di PEPP, il servizio di trasferimento è avviato dal fornitore di PEPP ricevente.
2. La richiesta del risparmiatore in PEPP è redatta in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il servizio di trasferimento è avviato oppure in qualsiasi altra lingua concordata dalle parti. Nella richiesta il risparmiatore in PEPP:
a)
dà al fornitore di PEPP trasferente il suo consenso specifico all’esecuzione di ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 4 e dà al fornitore di PEPP ricevente il suo consenso specifico all’esecuzione di ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 5;
b)
precisa, d’accordo con il fornitore di PEPP ricevente, la data a partire dalla quale i pagamenti devono essere eseguiti sul conto PEPP aperto presso il fornitore di PEPP ricevente.
Tale data è fissata ad almeno due settimane dopo la data in cui il fornitore di PEPP ricevente riceve i documenti trasferiti dal fornitore di PEPP trasferente ai sensi del paragrafo 4.
Gli Stati membri possono esigere che la richiesta del risparmiatore in PEPP sia redatta per iscritto e che questi riceva una copia della richiesta accolta.
3. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, il fornitore di PEPP ricevente chiede al fornitore di PEPP trasferente di eseguire le operazioni di cui al paragrafo 4.
4. Dopo aver ricevuto la richiesta del fornitore di PEPP ricevente, il fornitore di PEPP trasferente procede nel modo seguente:
a)
invia al risparmiatore in PEPP e al fornitore di PEPP ricevente, entro cinque giorni lavorativi, il prospetto delle prestazioni del PEPP relativo al periodo compreso tra la data dell’ultimo prospetto delle prestazioni del PEPP e la data della richiesta;
b)
invia al fornitore di PEPP ricevente, entro cinque giorni lavorativi, un elenco delle attività esistenti trasferite, nel caso del trasferimento di attività in natura di cui all’, paragrafo 4;
c)
cessa di accettare i pagamenti in entrata sul conto PEPP a decorrere dalla data specificata dal risparmiatore in PEPP nella richiesta di cui al paragrafo 2, lettera b);
d)
trasferisce gli importi corrispondenti oppure, se del caso, le attività in natura conformemente all’, paragrafo 4, in essere sul conto PEPP verso il nuovo conto PEPP aperto presso il fornitore di PEPP ricevente alla data specificata dal risparmiatore in PEPP nella richiesta;
e)
chiude il conto PEPP alla data specificata dal risparmiatore in PEPP, se il risparmiatore in PEPP non ha obbligazioni pendenti. Il fornitore di PEPP trasferente informa immediatamente il risparmiatore in PEPP se tali obbligazioni pendenti impediscono la chiusura del conto.
5. Il fornitore di PEPP ricevente, come previsto nella richiesta e nella misura in cui le informazioni fornite dal fornitore di PEPP trasferente o dal risparmiatore in PEPP glielo consentano, compie i preparativi necessari per accettare i pagamenti in entrata a decorrere dalla data specificata dal risparmiatore in PEPP nella richiesta.
Storico versioni
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