Art. 48

Depositario

In vigore dal 20 giu 2019
Depositario 1.   I fornitori di PEPP ai sensi dell’, paragrafo 1, lettere c), e) ed f), nominano uno o più depositari con compiti di custodia delle attività, in relazione alla fornitura di PEPP, e di sorveglianza. 2.   In materia di nomina del depositario, di esercizio delle relative funzioni in relazione alla custodia delle attività e alla responsabilità del depositario, nonché in materia di compiti di sorveglianza del depositario si applica il capo IV della direttiva 2009/65/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1238:oj#art-48

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo