Art. 37

Informazioni aggiuntive

In vigore dal 20 giu 2019
Informazioni aggiuntive 1.   Il prospetto delle prestazioni del PEPP precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive tra cui: a) ulteriori informazioni pratiche sui diritti e le opzioni del risparmiatore in PEPP, anche per quanto riguarda gli investimenti, la fase di decumulo, il servizio di trasferimento e il servizio di portabilità; b) i conti annuali e le relazioni annuali del fornitore del PEPP che sono disponibili al pubblico; c) una dichiarazione scritta sui principi della politica di investimento del fornitore di PEPP, che illustri almeno informazioni sui metodi di misurazione del rischio di investimento, le tecniche di gestione del rischio utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle passività del PEPP, nonché il modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ESG; d) se del caso, le informazioni circa le ipotesi utilizzate per il calcolo degli importi espressi in termini di rendite, in particolare in ordine al tasso di rendita, alla natura del fornitore di PEPP e alla durata della rendita; e) il livello delle prestazioni PEPP in caso di rimborso prima della data di cui all’, paragrafo 1, lettera a). 2.   Al fine di garantire un’applicazione omogenea dell’ e del presente articolo, l’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e una volta condotti i test sui consumatori e i test sul settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della presentazione delle informazioni di cui all’ e al presente articolo. In relazione alla presentazione delle informazioni sui risultati passati di cui all’, paragrafo 1, lettera j), si tiene conto delle differenze tra le opzioni di investimento, in particolare se il risparmiatore in PEPP assume il rischio di investimento, se l’opzione di investimento dipende dall’età o include l’adeguamento della durata. L’EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 3.   Fatti salvi l’, paragrafo 2, e l’, paragrafo 1, lettera d), al fine di consentire il confronto con i prodotti nazionali, gli Stati membri possono chiedere ai fornitori di PEPP di fornire ai risparmiatori in PEPP proiezioni supplementari delle prestazioni pensionistiche qualora le regole per determinare le ipotesi siano stabilite dai rispettivi Stati membri.
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