Art. 38

Informazioni da fornire ai risparmiatori in PEPP nella fase prepensionamento e ai beneficiari di PEPP nella fase di decumulo

In vigore dal 20 giu 2019
Informazioni da fornire ai risparmiatori in PEPP nella fase prepensionamento e ai beneficiari di PEPP nella fase di decumulo 1.   Oltre al prospetto delle prestazioni del PEPP, i fornitori di PEPP forniscono a ciascun risparmiatore in PEPP, due mesi prima delle date di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), o su richiesta del risparmiatore in PEPP, informazioni sull’imminente inizio della fase di decumulo, sulle possibili forme di erogazione e sulla possibilità per il risparmiatore in PEPP di modificare la forma di erogazione conformemente all’, paragrafo 1. 2.   Durante la fase di decumulo, i fornitori di PEPP forniscono annualmente ai beneficiari di PEPP le informazioni sulle prestazioni PEPP dovute e sulle relative forme di erogazione. Qualora il risparmiatore in PEPP continui a versare contributi o ad assumere il rischio di investimento durante la fase di decumulo, il fornitore di PEPP continua a fornire il prospetto delle prestazioni del PEPP contenente le informazioni pertinenti.
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Informazioni da fornire ai risparmiatori in PEPP nella fase prepensionamento e ai beneficiari di PEPP nella fase di decumulo (Art. 38 Regolamento (UE) 2019/1238) — Testo vigente | Portale Normativo