Art. 39

Informazioni da fornire su richiesta ai risparmiatori in PEPP e ai beneficiari di PEPP

In vigore dal 20 giu 2019
Informazioni da fornire su richiesta ai risparmiatori in PEPP e ai beneficiari di PEPP Su richiesta del risparmiatore in PEPP o del beneficiario di PEPP o dei loro rappresentanti, il fornitore di PEPP fornisce le informazioni aggiuntive di cui all’, paragrafo 1, e informazioni supplementari riguardanti le ipotesi utilizzate per generare le proiezioni di cui all’, paragrafo 1, lettera d).
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