Art. 33
Fornitura del PEPP KID
In vigore dal 20 giu 2019
Fornitura del PEPP KID
1. Un fornitore di PEPP o un distributore di PEPP fornisce ai futuri risparmiatori in PEPP tutti i PEPP KID redatti conformemente all’ quando offre consulenza su un PEPP o lo vende, in tempo utile prima che tali risparmiatori in PEPP siano vincolati da un contratto PEPP o da un’offerta relativa a tale contratto PEPP.
2. Un fornitore di PEPP o un distributore di PEPP può adempiere alle prescrizioni del paragrafo 1 fornendo il PEPP KID a una persona fisica alla quale è stato attribuito per iscritto il potere di prendere decisioni di investimento per conto del risparmiatore in PEPP riguardo a operazioni concluse in base a tale mandato scritto.
3. Al fine di assicurare un’applicazione omogenea del presente articolo, l’EIOPA elabora, previa consultazione, se del caso, delle altre AEV, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per adempiere all’obbligo di fornire il PEPP KID come stabilito dal paragrafo 1.
L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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